Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

Normativa Nazionale   Normativa  Leggi









D.M. 31/01/2003

1.2. Le autorità competenti che hanno rilasciato l'omologazione possono verificare in qualsiasi momento i metodi di controllo della conformità applicati in ogni unità di produzione.

1.2.1. Nel corso di ogni ispezione devono essere presentati all'ispettore i registri di prova e di produzione.

1.2.2. L'ispettore può selezionare a caso dei campioni che saranno sottoposti alle prove nel laboratorio del fabbricante. Il numero minimo dei campioni può essere determinato in funzione dei risultati dei controlli eseguiti dal fabbricante stesso.

1.2.3. Se il livello qualitativo non risultasse soddisfacente oppure se si ritenesse necessario verificare la validità delle prove eseguite in applicazione del punto

1.2.2, l'ispettore deve prelevare dei campioni che saranno inviati al servizio tecnico che ha eseguito le prove di omologazione.

1.2.4. Le autorità competenti possono eseguire tutte le prove prescritte nella direttiva o nelle direttive particolari applicabili ai prodotti in questione.

1.2.5. Di norma, le autorità competenti autorizzano una ispezione all'anno. Se fosse necessario un numero diverso di ispezioni, lo si preciserà in ciascuna delle direttive particolari. Se, nel corso di tali ispezioni si constatassero risultati negativi, l'autorità competente deve provvedere affinchè vengano adottate tutte le disposizioni necessarie per ristabilire al più presto la conformità della produzione. ALLEGATO VII RISULTATI DELLE PROVE (Questo modulo deve essere compilato dall'autorità di omologazione e allegato al certificato di omologazione del veicolo) In ogni caso deve essere specificato a quale variante o versione I dati si riferiscono. Ogni versione non deve avere più di un risultato.

1. Risultati della prova relativa al livello sonoro Numero della direttiva di base e dell'ultima direttiva di modifica applicabile all'omologazione. Nel caso di una direttiva con due o più fasi di attuazione, indicare anche la fase di attuazione: Variante/versione ... ... ... in marcia dB(A) ... ... ... da fermo dB(A) ... ... ... al regime di (min-1) ... ... ...

2. Risultati delle prove sulle emissioni dei gas di scarico Numero della direttiva di base e dell'ultima direttiva di modifica applicabile all'omologazione. Nel caso di una direttiva con due o più fasi di attuazione, indicare anche la fase di attuazione: Variante/versione ... ... ...

2.1. Tipo I CO (g/km) ... ... .. . HC (g/km) (1) ... ... .. . NOx (g/km) (1) ... ... .. . HC + NO, (g/km) (2) ... ... .. .

2.2. Tipo II CO (g/min) (2) ... ... .. . HC (g/min) (2) ... ... .. . CO (% vol) (1) ... ... .. .

3. Motore ad accensione spontanea Variante/versione ... ... ... Valore corretto del coefficiente di assorbimento (m-1) ... ... ... (1) Soltanto per i motocicli, i tricicli e i quadricicli quali definiti all'articolo 1, comma 3, lettera b). (2) Soltanto per i ciclomotori e i quadricicli leggeri quali definiti all'articolo 1, comma 3, lettera a). ALLEGATO VIII VEICOLI DI FINE SERIE Il numero massimo di veicoli messi in circolazione in ciascuno Stato membro conformemente alla procedura di cui all'articolo 16, comma 2, è limitato a una delle seguenti possibilità, a scelta dello Stato membro

a) il numero massimo di veicoli di uno o più tipi non deve superare il 10 % dei veicoli dell'insieme dei tipi interessati messi in circolazione in questo Stato membro nel corso dell'anno precedente. Se il 10 % corrisponde a meno di 100 veicoli, lo Stato membro può autorizzare la messa in circolazione di un massimo di 100 veicoli; oppure

b) il numero di veicoli di un dato tipo è limitato ai veicoli per i quali un certificato di conformità valido sia stato rilasciato il giorno della fabbricazione o successivamente a tale data, e che sia rimasto valido per almeno tre mesi dopo la data di rilascio, ma che successivamente ha perso la sua validità a causa dell'entrata in vigore di una direttiva particolare. Una menzione speciale deve figurare sul certificato di conformità dei veicoli messi in circolazione seguendo questa procedura. ALLEGATO IX TABELLA DI CORRISPONDENZA ========================================================== ========== Direttiva 92/61/CEE Presente direttiva ========================================================== ========== Capo I Capo I Articolo 1 Articolo 1 Articolo 2 Articolo 2 Capo II Capo II Articolo 3 Articolo 3 Articolo 4 Articolo 4 Articolo 5 Articolo 5 Articolo 6 Articolo 6

Articolo 7 Articolo 7 Articolo 8 Articolo 8 Articolo 9, paragrafo 1 Articolo 9, paragrafo 1 Articolo 9, paragrafo 2 Articolo 9, paragrafo 2 Articolo 9, paragrafo 3 Articolo 9, paragrafo 3 - Articolo 9, paragrafo 4 Articolo 9, paragrafo 4 Articolo 9, paragrafo 5 Articolo 10 Articolo 10 Articolo 11 Articolo 11 Articolo 12 Articolo 12 Articolo 13 Articolo 13 Articolo 14 Articolo 14 Capo III Capo III Articolo 15 Articolo 15 -- Articolo 16 Capo IV Capo IV Articolo 16 Articolo 17 Articolo 17 -- -- Articolo 18 -- Articolo 19 Capo V Capo V Articolo 18 Articolo 20 -- Articolo 21 -- Articolo 22 -- Articolo 23 Articolo 19 Articolo 24 Allegato I Allegato I Allegato II Allegato II Allegato III Allegato III Allegato IV Allegato IV Allegato V Allegato V Allegato VI Allegato VI -- Allegato VII -- Allegato VIII -- Allegato IX

 

Pagina 9/9 - pagine: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]

 



Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact

2008-2011© Valid CSS! Valid HTML 4.01 Transitional